MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla SSDRL
Falcon Gym, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e
utilizzando le linee guida pubblicate dalla ASI esp riconosciuta dal CONI.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della SSDRL,
indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione
e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e
integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate
dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per
le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo
che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e
garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo
l’integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato
sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al
Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte
discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli
abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Sportiva cui la Società Sportiva è affiliata.
1) Diritti e doveri
A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
• a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito
associativo;
• alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
• a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni
risultato sportivo.
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Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività
sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a
tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il
presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,
della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela
dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana cui aderisce la
Società Sportiva.
Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono tenuti al rispetto dei principi
fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di competizioni, allenamenti,
condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati,
i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni/Società Sportive.
2) Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevant
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
• l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto,
l’aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro
trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire,
turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali;
• l’abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni,
percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o
potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni
fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere
nell’indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un’attività
fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati ,infortunati o comunque doloranti.
In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle anti doping;
• la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di
natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.
Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni
sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,
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ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale,
anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
• l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale,
senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere
condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti
non appropriati;
• la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in
ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o
comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un
danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può
consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici
e/o psicologici del tesserato;
• l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico,
educativo ed emotivo;
• l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
• il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un
singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social
network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del
tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul
tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e
atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,
paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce
verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque
riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento
di oggetti posseduti dalla vittima);
• i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un
effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio
economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età
o orientamento sessuale o politico.
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I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle
di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi,e-mail, social network e
blog.
3) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo
di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per
garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto possibilmente
autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà
selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità
di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai
seminari informativi organizzati dalla Federazione/EPS alla quale l’Associazione è affiliata.
Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura
associativa/sociale, l’incarico dovrà essere affidato a figura apicale dell’organigramma societario/
associativo.
Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere,
infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per
reati non colposi.
La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione
di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché
pubblicata sulla homepage della Società Sportiva e tempestivamente comunicata al Responsabile
federale delle politiche di Safeguarding.
In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive
svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta,
nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di
Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
Il Responsabile Safeguarding è tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle
questioni di Safeguarding ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti.
Il Responsabile Safeguarding ha l’obbligo di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione
chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e
stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
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Il Responsabile Safeguarding garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni
riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in
modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di
mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla
protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico
ricevuto.
3) Le politiche di prevenzione
Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività
sportiva vengono adottate le seguenti policy:
Verifica casellario giudiziario e carichi pendent
Allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e
tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile di cui al punto precedente il
proprio casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti (soprattutto certificato
antipedofilia) entro 30 gg. dall’adozione del presente modello; qualora la documentazione non
dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso entro
ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto
inadempiente.
Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a
qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a
contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni
al Responsabile della Società; la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di
certificazioni non idonee impedirà l’avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.
Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo
spazi all’interno della struttura sportiva della Società Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.
Uso degli spazi dell Società
Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure
necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti
spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devo essere
previsti spazi separati a seconda del genere.
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Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società
durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete
ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività.
Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori,
ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi
dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga
di cui al capoverso successivo.
Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l’accesso
agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di
un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e
tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di
soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in
caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle
procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo
soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere
presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di
atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la
potestà genitoriale o suo incaricato.
Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche dovranno essere svolte con le medesime
modalità.
Allenament
È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e
orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la
preparazione dell’atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti
minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.
Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate
camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i
dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.
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Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i
genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti
accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire
l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del
presente modello.
Per l’adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno
un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta
rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
È obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff
durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da
gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l’obbligo di espressa autorizzazione scritta
rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
4) Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci
dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata
una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo679/2016 (GDPR).
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto
Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli
interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.
In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo
previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di
adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
La Società Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all’atto dell’iscrizione o
tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati
prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la
pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
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La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati
personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo
l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita,
cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva
comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.
Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati
personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente
formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei
dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati
personali.
5) Inclusività
La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società
sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni
personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,
religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con
disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società loro
coetanei.
La Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di
vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività
dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi,
convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
6) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei
confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta
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elettronica all’indirizzo email (da definire, verrà esposto in bacheca e sulla sito web della Società)
Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.
Il suindicato indirizzo email deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi
pubblicato sul sito istituzionale della Società, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo
ben visibile presso la segreteria della Società. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore
come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a
condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Garante per la
tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie–Safeguarding Office all’indirizzo
email dedicato.
In caso di gravi comportamenti lesivi la Società deve notificare i fatti di cui è venuta a
conoscenza alle forze dell’ordine.
La Società deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di
vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
• presentato una denuncia o una segnalazione;
• manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
• assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
• reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
• intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
Safeguarding.
7) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere
ricondotti a:
• mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione
che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
• violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione
che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da
compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e laSocietà in quanto preordinata in modo
univoco a commettere un reato;
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• violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
• effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
• violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
• violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e
diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
• atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per
motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
• mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico
intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione
commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate
tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del
comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché
dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del
pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel
determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver
caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del
Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuit
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del
presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti
dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni,
che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
• richiamo verbale per mancanze lievi;
• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
• multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
• sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
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• risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore della Società, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il
collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che
risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il
richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore
della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella
commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di
responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del
presente modello con comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle
violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
b) la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità
del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel
presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la
Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal
servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella
commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della
normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni
del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla
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Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti
ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il
collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un
comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli
previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o
l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla
documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni,
che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
• richiamo verbale per mancanze lievi;
• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto1 della precedente
sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”;
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a
15giorni;
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1
anno;
• rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione,
radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei
collaboratori retribuiti”.
Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo
Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente
applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.
Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea
o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza
possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.
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8) Obblighi formativi, informativi e altre misure
La Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso,
nonché sulla home page del sito istituzionale.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica,
l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e
volontari. La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del
nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli
abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di
competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente. La Società deve dare
diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a
propri diritti, obblighi e tutele.
La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di, o l’accesso a, materiali
informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli
sportivi.
La Società deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con
riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di
Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
Con cadenza semestrale la Società Sportiva predispone, anche a mezzo di convenzioni e
accordi con EPS o Federazione cui è affiliata, specifici programmi di formazione volti a far
conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione
adottate; la partecipazione ai programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che
entrano in contatto con la vita associativa è obbligatoria e deve essere provata tramite specifici
attestati.