MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla SSDRL

Falcon Gym, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e

utilizzando le linee guida pubblicate dalla ASI esp riconosciuta dal CONI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della SSDRL,

indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione

e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e

integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate

dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per

le Politiche di Safeguarding.

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo

che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e

garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo

l’integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato

sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al

Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte

discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli

abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Sportiva cui la Società Sportiva è affiliata.

1) Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

• a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito

associativo;

• alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di

discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di

genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di

nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

• a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni

risultato sportivo.

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Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività

sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a

tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il

presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,

della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela

dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana cui aderisce la

Società Sportiva.

Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono tenuti al rispetto dei principi

fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di competizioni, allenamenti,

condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati,

i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni/Società Sportive.

2) Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevant

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

• l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto,

l’aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro

trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire,

turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti

digitali;

• l’abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni,

percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o

potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni

fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere

nell’indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un’attività

fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati ,infortunati o comunque doloranti.

In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di

sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle anti doping;

• la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di

natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni

sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,

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ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale,

anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

• l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale,

senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,

manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere

condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti

non appropriati;

• la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in

ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o

comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un

danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può

consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici

e/o psicologici del tesserato;

• l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico,

educativo ed emotivo;

• l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto

di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto

purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

• il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un

singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social

network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del

tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul

tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e

atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,

paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce

verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque

riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento

di oggetti posseduti dalla vittima);

• i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un

effetto

discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio

economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età

o orientamento sessuale o politico.

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I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle

di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi,e-mail, social network e

blog.

3) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo

di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per

garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto possibilmente

autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà

selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità

di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai

seminari informativi organizzati dalla Federazione/EPS alla quale l’Associazione è affiliata.

Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura

associativa/sociale, l’incarico dovrà essere affidato a figura apicale dell’organigramma societario/

associativo.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere,

infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per

reati non colposi.

La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione

di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché

pubblicata sulla homepage della Società Sportiva e tempestivamente comunicata al Responsabile

federale delle politiche di Safeguarding.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive

svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta,

nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di

Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile Safeguarding è tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle

questioni di Safeguarding ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile Safeguarding ha l’obbligo di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione

chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e

stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

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Il Responsabile Safeguarding garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni

riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in

modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di

mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla

protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico

ricevuto.

3) Le politiche di prevenzione

Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività

sportiva vengono adottate le seguenti policy:

Verifica casellario giudiziario e carichi pendent

Allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e

tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile di cui al punto precedente il

proprio casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti (soprattutto certificato

antipedofilia) entro 30 gg. dall’adozione del presente modello; qualora la documentazione non

dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso entro

ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto

inadempiente.

Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a

qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a

contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni

al Responsabile della Società; la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di

certificazioni non idonee impedirà l’avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo

spazi all’interno della struttura sportiva della Società Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.

Uso degli spazi dell Società

Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure

necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti

spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devo essere

previsti spazi separati a seconda del genere.

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Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società

durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete

ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività.

Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori,

ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi

dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga

di cui al capoverso successivo.

Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l’accesso

agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di

un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e

tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di

soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in

caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle

procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo

soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere

presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di

atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la

potestà genitoriale o suo incaricato.

Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche dovranno essere svolte con le medesime

modalità.

Allenament

È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e

orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la

preparazione dell’atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti

minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate

camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i

dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.

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Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i

genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti

accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire

l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del

presente modello.

Per l’adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno

un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta

rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

È obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff

durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da

gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l’obbligo di espressa autorizzazione scritta

rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

4) Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci

dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata

una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati

personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto

Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli

interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo

previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di

adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La Società Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all’atto dell’iscrizione o

tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati

prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la

pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

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La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati

personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo

l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita,

cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva

comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.

Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati

personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle

persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente

formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei

dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati

personali.

5) Inclusività

La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società

sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni

personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,

religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre

associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con

disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre

associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società loro

coetanei.

La Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di

vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività

dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi,

convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

6) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei

confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta

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elettronica all’indirizzo email (da definire, verrà esposto in bacheca e sulla sito web della Società)

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

Il suindicato indirizzo email deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi

pubblicato sul sito istituzionale della Società, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo

ben visibile presso la segreteria della Società. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore

come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a

condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Garante per la

tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie–Safeguarding Office all’indirizzo

email dedicato.

In caso di gravi comportamenti lesivi la Società deve notificare i fatti di cui è venuta a

conoscenza alle forze dell’ordine.

La Società deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di

vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

• presentato una denuncia o una segnalazione;

• manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

• assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

• reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o

discriminazioni;

• intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di

Safeguarding.

7) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere

ricondotti a:

• mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione

che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione

delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

• violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione

che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione

delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da

compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e laSocietà in quanto preordinata in modo

univoco a commettere un reato;

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• violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

• effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

• violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;

• violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e

diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

• atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

• mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico

intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione

commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate

tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del

comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché

dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del

pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o

attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel

determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver

caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del

Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuit

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del

presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti

dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di

condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni

altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni,

che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

• richiamo verbale per mancanze lievi;

• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

• multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;

• sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

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• risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore della Società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il

collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di

condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni

altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un

comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la

violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che

risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il

richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di

condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni

altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un

comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la

violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore

della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella

commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di

responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del

presente modello con comportamenti quali:

a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle

violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

b) la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità

del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel

presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la

Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal

servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella

commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della

normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni

del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della

violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla

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Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti

ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il

collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un

comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli

previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o

l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla

documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni,

che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

• richiamo verbale per mancanze lievi;

• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto1 della precedente

sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”;

• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a

15giorni;

• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1

anno;

• rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione,

radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei

collaboratori retribuiti”.

Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente

applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea

o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza

possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

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8) Obblighi formativi, informativi e altre misure

La Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro

abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso,

nonché sulla home page del sito istituzionale.

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica,

l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e

volontari. La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del

nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli

abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di

competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente. La Società deve dare

diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei

fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a

propri diritti, obblighi e tutele.

La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di, o l’accesso a, materiali

informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli

sportivi.

La Società deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro

che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con

riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso,

violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di

Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

Con cadenza semestrale la Società Sportiva predispone, anche a mezzo di convenzioni e

accordi con EPS o Federazione cui è affiliata, specifici programmi di formazione volti a far

conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione

adottate; la partecipazione ai programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che

entrano in contatto con la vita associativa è obbligatoria e deve essere provata tramite specifici

attestati.

E’ sempre possibile fare una LEZIONE DI PROVA GRATUITA! Prenota il tuo primo allenamento con noi